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Servizio tecnico - nautico

Per servizio di ormeggio s’intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi in ambito portuale e nella rada, anche attraverso integrazione verticale con gli altri servizi  tecnico-nautici esistenti.

Attività di ormeggio e battellaggio:·· Per servizio di ormeggio s’intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi in ambito portuale e nella rada, anche attraverso integrazione verticale con gli altri servizi· tecnico-nautici esistenti, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali,  delle persone e dell’ambiente.

  • L’operazione di ormeggio consiste nel complesso di prestazioni necessarie ad assicurare l’attracco della nave; essa ha inizio dal momento in cui gli Ormeggiatori, in mare e/o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è definitivamente ormeggiata in sicurezza, secondo le indicazioni del Comando di bordo. 
  • L’operazione di disormeggio consiste nell’insieme di prestazioni necessarie a liberare la nave dagli ormeggi; essa ha inizio dal momento in cui gli Ormeggiatori, in mare e/o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è completamente disimpegnata.
  • Il porto, luogo dove si svolgono le suddette operazioni, costituisce un’area tipica predisposta all’approdo e alla sosta delle navi, interfaccia naturale fra i vari modi di trasporto, composto da aree multifunzionali, centro di traslazioni di merci e d’imbarco/sbarco dei passeggeri. È anche il luogo di accoglienza e rifugio delle navi che in esso devono trovare appropriati servizi capaci di garantire sicurezza e rapidità d’assistenza. 
  • La navigazione al suo interno si deve svolgere in condizioni di massima attenzione perché il porto è in generale caratterizzato da ristretti spazi e vincoli ben precisi – profili e linee di sponda, pescaggi, limitatezza delle aree disponibili, concentrazione di molte navi, la rilevanza delle attrezzature istallate, frequenza, contiguità, contemporaneità di movimenti di varie unità in transito. Sono anche queste le ragioni per le quali “la nave” si avvale, nella fase di approdo – cioè il fissaggio ad idonei punti, attraverso l’utilizzo di cavi tesi fra la nave e le bitte di accosto, o su boe di ormeggio ancorate al fondo marino o ad altri punti di attracco – del servizio di Ormeggio disciplinato dall’Autorità Marittima alla quale il Codice della Navigazione affida la determinazione di tutti i lineamenti essenziali in cui si articola l’operatività del traffico portuale e quindi il puntuale controllo in materia di polizia e sicurezza portuale. 
  • Il servizio di ormeggio, inteso come prestazione tecnico-nautica che si esplicita quale strumento ausiliario alla navigazione, compresa ogni sorta d’emergenza sotto qualsiasi forma essa si presenti, consiste quindi, nella materiale unione della nave alla terra attraverso il recupero e la connessione dei cavi di ormeggio che avviene, in molti casi, con il supporto di una o più imbarcazioni, opportunamente attrezzate e adattate, per caratteristiche costruttive e capacità di governo, al servizio di cui trattasi. 
  • Operazioni analoghe, ma chiaramente in ordine inverso, sono svolte durante i movimenti delle navi da una banchina all’altra all’interno del porto o alla partenza. 
  • Giova sottolineare che la natura in cui tale attività si svolge sia a bordo dei mezzi nautici che in banchina è vincolata ai fondamentali elementi della tradizione marinara dove residuano gli atavici retaggi di una certa prevalenza del lavoro manuale, intriso com’è di prestazioni materiali costituite anche da procedure non codificate, determinate dalla lenta accumulazione di esperienze e di scelte che richiedono la conoscenza delle buone e sempre valide “regole marinaresche”. 
  • Il servizio di battellaggio consiste nella conduzione dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico del porto, in rada e nell’ambito delle strutture indicate dal comma 1 quater dell’art. 14 della legge n. 84/94.
  • Le funzioni svolte dagli ormeggiatori hanno, quindi, natura assai composita, dal loro corretto espletamento deriva un significativo contributo alla sicurezza della navigazione in ambito portuale e negli specchi acquei ad esso adiacenti, anche con interventi spesso richiesti in situazioni di dichiarata e sopravvenuta pericolosità. 
  • Le citate operazioni, in particolare di ormeggio, richiedono la contemporanea presenza di personale sia a bordo dell’unità nautica che in banchina nel punto di attracco. 

Disciplina Nazionale dei servizi tecnico nautici

Ai sensi dell’articolo 14.1 bis della legge 84/94 e successive modificazioni, il servizio di ormeggio è un servizio d’interesse generale atto a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell’approdo; in quanto tale, esso è reso per 24 ore al giorno e per 365 giorni all’anno.

La sua natura di servizio d’interesse generale, costituisce anche il fondamento delle norme in tema di accesso, di organizzazione, obbligatorietà ed erogazione, come disposto nei successivi articoli del presente regolamento, in applicazione degli articoli 208 e seguenti del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima), nonché delle circolari emanate in materia dal Ministero competente.

Ai sensi dell’articolo 14.1ter della predetta legge la disciplina e l’organizzazione del servizio sono stabilite dall’Autorità marittima d’intesa con l’Autorità Portuale, acquisito il parere delle rappresentanze nazionali unitarie maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, anche al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni secondo i criteri generali di prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

Obblighi di servizio pubblico

Il Gruppo, quale fornitore universale del servizio di cui all’art. … del Regolamento di esecuzione al servizio emanato dalla Capitaneria di Porto di … , ha l’obbligo di assicurare il regolare svolgimento del servizio stesso ed è tenuto - al fine di garantire la sicurezza della navigazione, intervenendo per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili - a fornire pronta collaborazione all’Autorità marittima e agli altri soggetti rilevanti nell’erogazione dei servizi, in occasione dell’approdo e della sosta delle navi in ambito portuale e in rada.

In particolare, il Gruppo deve:

a)  mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi atte a prestare il costante presidio e, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori delle acque portuali (rada), con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine o per altra causa;

b)  organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;

c)  segnalare, senza ritardo, all'Autorità marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave;

d)  favorire il costante aggiornamento e specializzazione professionale degli Ormeggiatori, al fine di garantire al meglio l’assolvimento degli obblighi di cui sopra.

Il Gruppo inoltre, in caso di necessità e su richiesta dell’Autorità marittima, deve:

1.  effettuare controlli e interventi sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;

2.  prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;

3.  provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi.

Per le manovre di emergenza relative all’ormeggio, disormeggio o movimenti in genere, gli Ormeggiatori, informata l’Autorità marittima, possono portarsi a bordo delle navi e/o galleggianti per offrire il proprio servizio come rinforzo all’equipaggio, qualora quest’ultimo non possa garantire la sicurezza della manovra.·

Le prestazioni di cui sopra sono svolte con continuità, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI PORTI ITALIANI

MEMBRO DELL’EUROPEAN BOATMEN’S ASSOCIATION (E.B.A.)

Via Salaria, 89 – 00198 Roma – Tel. (+39) 06.44249850 /53 Fax (+39) 06.44249862